
Oggi voglio parlarti sommariamente di una tipologia di contratto di locazione che molti ignorano, o non prendono in considerazione, quando si apprestano ad affittare un immobile:
il contratto di locazione transitorio,
una tipologia di contratto previsto dalla nostra normativa.
Permette di prendere in affitto un immobile, a determinate condizioni, previste appunto dalla legge, per un breve periodo di tempo (almeno un mese).
Quindi si rivela la soluzione ottimale per chi vuole offrire una locazione ma con un contratto di breve durata senza incorrere in errori quando si viene chiamati a scegliere una tra le tipologie di contratto riconosciute e tutelate dalla legge.
Solitamente, il contratto di locazione ad uso transitorio è perfetto per tutte le persone che hanno bisogno di trascorrere un periodo di tempo relativamente breve presso un’abitazione. Questo particolare contratto di affitto è disciplinato dalla legge n. 431/1998.
In generale, la locazione transitoria, che si concretizza nell’affitto di un immobile adibito alla civile abitazione, ha una durata massima di 18 mesi. Per registrare un contratto di locazione ad uso transitorio, il conduttore o il locatore devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esigenza giustificatrice della locazione di natura temporanea, cioè la motivazione comprovata da valida documentazione per la quale la durata della locazione è temporalmente limitata.
Questa è la condizione fondamentale per poter sottoscrivere questa tipologia di contratto.
Le esigenze giustificatrici al di fuori della validità del contratto sono quelle relative a fini turistici: infatti, questo contratto di affitto è pensato per coloro che hanno esigenze abitative particolari dovute, ad esempio, a motivi di lavoro o studio.
Inoltre è possibile anche “spostare” la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile preso in affitto.
Esistono più varianti di questa tipologia contrattuale: commerciale, residenziale o per studenti.
Ovviamente il contratto transitorio segue le regole valide per le altre tipologie di contratti circa la registrazione: forma scritta, la sottoscrizione di locatore e conduttore, la presentazione presso uno degli sportelli dell Agenzia Delle Entrate o in via telematica allegando alle copie dei contratti il modulo e modello ministeriale previsto insieme alla ricevuta dl versamento della tasse di registro e le marche da bollo.
Per quanto riguarda la documentazione da allegare in caso di contratto di locazione transitorio, nell’atto è necessario indicare le generalità delle parti, l’accurata descrizione dell’immobile, l’esatto importo del canone di affitto e la modalità di pagamento, la durata del contratto transitorio e la clausola in cui il conduttore dichiara di aver ricevuto l’attestazione di prestazione energetica (APE) da parte del conduttore. Al contratto deve essere allegata anche la ragione transitoria della locazione.
Per quanto riguarda il canone d’affitto, è possibile distinguere tra:
contratto transitorio a canone libero: in questo caso, i contraenti decidono liberamente e consensualmente come gestire le clausole del contratto relative al canone;
contratto transitorio a canone concordato: in questo caso, invece, locatore e conduttore sono tenuti a rispettare le direttive ministeriali e i vincoli prestabiliti dalla legge.
Il canone del contratto di locazione ad uso transitorio è generalmente oggetto di libera pattuizione, ma le città con alta tensione abitativa richiedono un contratto a canone concordato.
Contratto transitorio: durata e rinnovo
La durata di un contratto transitorio è di minimo 1 mese massimo 18 mesi. La legge impone questo limite soprattutto per tutelare le esigenze dell’inquilino.
Per quanto riguarda, invece, il rinnovo di un contratto transitorio, una volta scaduto l’accordo, è possibile stipularne uno nuovo, sempre di natura transitoria. Affinché ciò sia possibile, però, è necessario che perdurino le esigenze transitorie e che esse vengano confermate dal conduttore e opportunamente comunicate all’altra parte con raccomandata a/r, prima della scadenza del contratto.
Infine per quanto concerne la tassazione, il contratto di affitto ad uso transitorio, come altre tipologie di contratto è soggetto a tassazione IRPEF.
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